IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la domanda presentata dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Montuni del Reno"; Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini su detto riconoscimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 2 marzo 1982; Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati avverso il parere del comitato suddetto con le quali vengono rappresentate la tradizionalita' della produzione del vino e dell'uso della denominazione e la validita' del prodotto sotto il profilo qualitativo; Tenuto conto dell'esigenza di adottare criteri di uniformita' nei riconoscimenti delle denominazioni di origine dei vini; Ritenuta l'opportunita' sia in relazione alle situazioni della produzione e della commercializzazione del vino in discorso connesse alle caratteristiche ambientali ed alla tradizione locale sia alle esigenze socio-economiche e tecniche dei produttori di accogliere le istanze sopra citate; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Montuni del Reno" ed e' approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1 novembre 1987.