IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il  proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Vista  la  domanda presentata dalla camera di commercio, industria,
artigianato  ed  agricoltura  di  Bologna  intesa  ad   ottenere   il
riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata del vino
"Montuni del Reno";
  Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini su detto riconoscimento  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 2 marzo 1982;
  Viste  le  istanze  e  controdeduzioni presentate dagli interessati
avverso  il  parere  del  comitato  suddetto  con  le  quali  vengono
rappresentate la tradizionalita' della produzione del vino e dell'uso
della denominazione e la validita'  del  prodotto  sotto  il  profilo
qualitativo;
  Tenuto  conto  dell'esigenza di adottare criteri di uniformita' nei
riconoscimenti delle denominazioni di origine dei vini;
  Ritenuta  l'opportunita'  sia  in  relazione  alle situazioni della
produzione e della commercializzazione del vino in discorso  connesse
alle  caratteristiche  ambientali  ed alla tradizione locale sia alle
esigenze socio-economiche e tecniche dei produttori di accogliere  le
istanze sopra citate;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  la  denominazione di origine controllata "Montuni
del Reno" ed e' approvato, nel testo annesso,  vistato  dai  Ministri
proponenti, il relativo disciplinare di produzione.
  Tale   denominazione   e'  riservata  al  vino  che  risponde  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  predetto  disciplinare  di
produzione, le cui norme entrano in vigore il 1› novembre 1987.